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Esercizio del diritto alla detrazione IVA
All’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/1972, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Dunque, riduzione di 1 anno rispetto ai due precedenti (infatti, prima delle modifiche in commento, il tenore letterale del comma 1 art. 19 sanciva che “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”). E’ altresì modificato il comma 1 dell’art. 25 dello stesso DPR 633/1972, stabilendo che il contribuente ha l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno, dunque, non è più possibile registrare le fatture entro il termine della dichiarazione annuale IVA riferito al periodo d’imposta in cui si è esercitato il diritto alla detrazione IVA.
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